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Sicurezza sul lavoro

News Formazione, Ambiente e Sicurezza

DELEGA DI FUNZIONI AI SENSI DELL'ART. 16 DEL D.Lgs. 81/08

Requisiti giuridici della delega di funzioni

Le responsabilità sono un derivato, una conseguenza normativamente necessaria e correlata ai compiti e alle funzioni svolte: se il delegato non adempie con pienezza i compiti delegati, allora ne conseguiranno le diverse forme di responsabilità, inclusa quella penale.

 

La delega di funzioni è l'atto organizzativo, interno all'impresa, con il quale il datore di lavoro delegante, in presenza di determinati requisiti oggettivi e soggettivi, trasferisce ad altro soggetto, interno od esterno all'organizzazione aziendale, il c.d. Delegato del datore di lavoro, poteri e doveri originariamente gravanti su di lui.

La delega di funzioni ha due facce :

1) consente di rendere effettivo il rispetto degli standard di sicurezza attribuendo, nei casi migliori, i compiti e i poteri a chi dispone della professionalità e del tempo necessari a svolgerli nel migliore di modi;

2) permette una deresponsabilizzazione dei soggetti obbligati ex lege, qualora conferiscano poteri effettivi al delegato e vigilino sull'adempimento degli obblighi di cui in delega.

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